La responsabilità legale nei media digitali

La responsabilità legale nei media digitali: quali responsabilità? 

 

Con responsabilità legale nei media digitali facciamo riferimento ai gestori delle piattaforme di social networking. Tale responsabilità riguardai i contenuti illeciti che gli utenti producono o che comunque diffondono e condividono attraverso il web, anche senza esserne gli autori.

 

Quali illeciti possono essere commessi?

Mediante i contenuti che circolano attraverso la rete possono essere commessi molti tipi di illeciti. Alcuni reati sono molto gravi e sono ad esempio la propaganda terroristica e la pedo-pornografia. Altri reati, invece, sono maggiormente connessi alla violazione dei diritti della personalità, come il trattamento illecito dei dati personali, la diffamazione, il cyberbullismo, il furto identità. Altri ancora sono qualificabili come violazioni di diritti patrimoniali (ad esempio le truffe online). Infine, vi sono le illecite manifestazioni del pensiero che si possono delineare in termini di discorsi d’odio o di propagazione di notizie infondate.

L’autore non è sempre facilmente individuabile, considerato che molto spesso gli utenti di internet si nascondono dietro l’anonimato o l’uso di uno pseudonimo.

Nonostante ciò, in tutti i casi sopra descritti, è l’autore della condotta illecita il principale responsabile, sia dal punto di vista civile, sia da quello penale. 

 

E i provider? La direttiva europea sul commercio elettronico 

Il discorso sulla responsabilità dei provider, dei social network e dei motori di ricerca è un discorso inevitabilmente complesso. In questi casi, bisogna innanzitutto capire se la responsabilità, almeno quella civile, ricada a qualche titolo anche sul provider. Quest’ultimo è il soggetto grazie alla cui attività di intermediazione l’illecito è stato compiuto, e senza i cui servizi la condotta illecita non avrebbe potuto realizzarsi.

Per rispondere a questo quesito, si deve partire dalla direttiva europea sul commercio elettronico (n. 2000/31/CE) alla quale, in Italia, è stata data attuazione con il D. lgs. n. 70/2003. Questa disciplina ha permesso di attribuire in alcuni casi ai provider la responsabilità civile di tipo extracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ.) per gli illeciti commessi dai loro utenti. 

La normativa prevede tre categorie di intermediari digitali che, a seconda del livello del loro coinvolgimento nelle attività dell’utente, godono di diversi regimi di esenzione da responsabilità civile derivante dalle condotte degli utenti. Ci sono, innanzitutto, i prestatori di servizi di semplice trasporto, i prestatori di servizi di memorizzazione temporanea e, infine, esistono i  prestatori di servizi che memorizzano in maniera durevole le informazioni fornite dagli utenti. 

Le competenti autorità possono esigere da tutti e tre i tipi di provider appena menzionati che gli stessi impediscano o pongano fine alle violazioni commesse attraverso i contenuti prodotti dagli utenti. e ciò vale anche in via di urgenza. Qui, ci troviamo di fronte a un obbligo di attivazione da parte del provider, il cui eventuale inadempimento comporterà per quest’ultimo l’attribuzione di responsabilità civile. 

Inoltre, le autorità possono sempre chiedere ai provider di fornire le informazioni in loro possesso, volte a identificare gli utenti e ciò in un’ottica di prevenzione delle attività illecite.

 

Esclusione di un obbligo generale di sorveglianza

Ciò che sicuramente è da escludere è che i provider siano soggetti a un obbligo generalizzato di sorveglianza. Infatti, se così non fosse, i provider sarebbero gravati da oneri eccessivi che recherebbero grave intralcio alle loro attività. Ciò sarebbe da ostacolo allo sviluppo del commercio elettronico e del settore dell’informazione online. 

Se invece è il provider ad accorgersi del carattere illecito di alcune attività, e ciò avviene a prescindere dagli ordini impartiti dalle autorità, lo stesso ha un obbligo di informativa nei confronti delle autorità giudiziarie o amministrative. L’inadempimento comporterebbe per il medesimo l’attribuzione di responsabilità civile.

 

 

A cura di

Martina Nicelli


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