Diritto all’oblio vs. diritto di cronaca: un confine fragile

Nell’era del digitale, delle telecomunicazioni e del web sono molte le questioni giuridiche o sociali che vengono messe in discussione. Tra le più dibattute e controverse vi è il rapporto tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca, entrambi regolamentati da una specifica legge. Un equilibrio complesso e instabile, a dir poco oscillante. Il dibattito si è intensificato con l’avvento e la diffusione di Internet. La rete infatti conserva notizie e informazioni un tempo virali, seppur in stato  latente. Internet, da una parte, agevola infatti la diffusione di informazioni riguardo gli individui e, dall’altra, non rende possibile un’effettiva cancellazione di informazioni in passato pubblicate. Il complesso meccanismo della comunicazione sul web rende ancora più sfumato il confine tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca.
Il dibattito rimane attualmente aperto, interessando parecchio anche l’ambito giuridico.

Il diritto all’oblio e…

Con diritto all’oblio si intende la possibilità di non essere soggetti, a tempo indeterminato, a conseguenze lesive per la propria identità a causa di eventi passati divenuti oggetto di cronaca. Il diritto consiste in una salvaguardia della propria identità e mira al rispetto della privacy. Di fatto consente la cancellazione di dati riguardanti fatti o eventi che non risultano più rilevanti ai fini della cronaca. Il diritto si lega inevitabilmente alla questione della distorsione dell’immagine personale. Nel 2004 infatti la Corte di Cassazione ha firmato una sentenza in cui si sottolineava la tutela del soggetto contro la divulgazione di notizie, non più di interesse della cronaca, atte a ledere e ostacolare il soggetto stesso. La richiesta della cancellazione dei dati personali da parte dell’interessato può avvenire a causa di ragioni molteplici. Tra esse la revoca del consenso sul trattamento dei dati, il trattamento illecito, la perdita della necessità della loro divulgazione.

…il diritto di cronaca

Il diritto di cronaca riguarda invece la libertà di espressione e di informazione, sancita dalla Costituzione nell’Articolo 21, in stretto legame alla libertà di pensiero. Ciò concerne la divulgazione di informazioni di fatti di interesse pubblico. La libertà di espressione non deve di certo sfociare nella lesione della privacy dell’individuo interessato. Non deve nemmeno essere un’erogazione forzata di notizie errate. Per questo, l’attenzione da parte dei “divulgatori d’informazione” deve essere elevata, soprattutto per prevenire accuse di diffamazione e ingiuria.

Il diritto di cronaca sopravanza addirittura il diritto inviolabile dell’individuo, purché vengano rispettate tre condizioni: la corretta esposizione dei fatti, la verità e l’interesse per la notizia. Ciò significa che in assenza di almeno una dei tre requisiti il diritto di cronaca risulta illecito. Questo diritto infine può essere esercitato da parte di tutti coloro utilizzano un mezzo di comunicazione consono alla diffusione di notizie. Per questo non sono solo i giornalisti a esserne esercenti.

Dov’è il confine?

Come si può notare, i due “diritti” si fondono tra loro e a volte si sovrappongono. Il confine si può individuare nella presunta condizione di “interesse pubblico della notizia”. Il diritto all’oblio scatta infatti nel momento in cui la notizia perde interesse ai fini della cronaca. Tuttavia il diritto di cronaca torna a essere valido nel momento in cui l’interesse si risveglia, purché ciò non si verifichi con scopo di estorsione o diffamazione.

Non bisogna dimenticare però, come accennato precedentemente, l’impossibilità di una cancellazione effettiva delle informazioni in rete. Per questo il diritto all’oblio è stato declinato nel “diritto alla contestualizzazione dell’informazione”. A sostegno della salvaguardia dell’identità personale, il diritto consente di aggiornare la notizia di cronaca con successive evoluzioni riguardanti la vicenda, in modo da poter modificare le condizioni del soggetto nel tempo. Di contro, l’effettiva realizzazione di questo processo risulta impensabile. Presupporrebbe infatti la presenza di un sistema di aggiornamento  continuo per tutti i contenuti presenti nel web.

La sentenza del 2016

Per completare l’analisi dello spinoso rapporto tra i due diritti, salta all’occhio la sentenza firmata dalla Corte di Cassazione il 24 giugno 2016. La Corte ha imposto la cancellazione di alcuni dati relativi a un fatto risalente al 2008, con motivazione “troppo facilmente individuabile” durante la navigazione in rete. Interpretando la dichiarazione, si comprende come la cronaca perda autorità e la visibilità debba essere condannata con il trascorrere del tempo. Il diritto all’oblio prevale dunque sul diritto di cronaca, impedendo la divulgazione di dati personali.

Nonostante le molteplici sentenze firmate, la difficoltà nell’equilibrare i diritti risulta uno scoglio ancora molto alto da superare da parte della giurisprudenza. La strada risulta perciò ancora lunga e faticosa e le nuove tecnologie, con la loro malleabilità e duttilità, non accelerano di certo verso una soluzione definitiva.

A cura di

Chiara Bozzi


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